Come noto sul finire dello scorso mese di ottobre è stato congedato dalle due camere il cosidetto "collegato lavoro" il provvedimento già bloccato dal Presidente della Repubblica in primavera. Il collegato lavoro" (che diverrà operante non appena pubblicato sulla GU) è un documento complesso composto da 50 articoli che più che costituire una svolta o una riforma si propone di completare o perfezionare norme esistenti ma anche di completare riforme e innovazioni dando delega al Governo per legiferare in una serie importante di argomenti (riordino della materia dei permessi congedi e aspettativa per i lavoratori dipendenti, della disciplina dei lavori usuranti, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e di occupazione femminile). Si tratta quindi di un provvedimento importante e necessario per l'ammodernamento del nostro sistema giuslavoristico in tali materie. Il provvedimento introduce viceversa una serie di norme imperative e di immediata applicabilità per il contrasto di illeciti e per rafforzare il potere degli organi ispettivi e di vigilanza in materia di lavoro sommerso, orario di lavoro, contratto a tempo determinato, definendo con maggior chiarezza i limiti e identificando nuovi indicatori di correttezza o meno dell'applicazione di tali istituti. Il nostro sistema giuslavoristico infatti mentre da un lato si ammoderna in continuazione accompagnando le modifiche organizzative delle imprese e a volte anticipandole (si vedano le forme di lavoro oggi legittimate come il contratto a chiamata, il buono lavoro, lo staff leasing, ma ancora poco diffuse e poco utilizzate dalle imprese), dall'altro sta inasprendo le misure per contrastare il lavoro nero (e anche quello "grigio") e gli strumenti per individuare e sancire con sempre maggior chiarezza le situazioni non conformi alle norme vigenti.
Tra le novità viceversa che avranno maggior impatto nel prossimo futuro, che Il collegato lavoro introduce nel nostro ordinamento vi sono una serie di norme e di modifiche di norme che si propongono di innovare gli strumenti finalizzati a gestire in forma conciliativa eventuali contenziosi tra azienda e collaboratori.
Viene riformulata tutta la materia della conciliazione (ora non più obbligatoria prima di adire le vie giudiziarie) introdotto l'arbitrato ossia la possibilità di delegare ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie in materia di lavoro, e vengono rinnovate anche le relative procedure e tempistiche. Con il collegato inoltre viene rilanciato il ruolo delle commissioni di certificazione dei contratti. Le commissioni di certificazione che erano state previste dalla cosiddetta legge Biagi (D.Lgs 276/03) con lo scopo di "certificare" i contratti di lavoro per evitare il sorgere di contenziosi legate soprattutto alla natura autonoma o dipendente degli stessi, sono state molto poco utilizzate. Si tratta viceversa di strumenti importanti e molto utili in tutti i casi in cui tra impresa e lavoratore voglia instaurarsi un contratto diverso da quelli "tipizzati" dai contratti collettivi o che possono dare adito a dubbi sulla loro vera natura oppure nel caso si voglia introdurre clausole particolari nei contratti tra datore di lavoro e collaboratore. In tutti questi caso ricorrere alle commissioni di certificazione è molto utile infatti la certificazione del contratto impedisce una successiva impugnazione da parte del collaboratore oppure la contestazione del rapporto da parte degli organi di vigilanza. Sempre con l'obiettivo di fornire criteri e dare certezze nell'ambito di procedure di risoluzione dei contenziosi vengono anche definiti i tempi massimi per impugnare e ricorrere contro un licenziamento (ora diventano 9 mesi) e la misura massima dell'indennizzo al lavoratore nel caso di un lavoro a termine trasformato, a causa del superamento dei limiti di legge, a tempo indeterminato.
Va ricordato che fino al 31/12 di quest'anno in forza della legge 126/08 e dell'art 2 (comma 156 e 157) della L. 191/2009 è possibile erogare premi ai dipendenti (con retribuzione annua lorda inferiore a 40.000 euro), nella misura massima di 3500 euro lordi assoggettandoli ad un prelievo fiscale pari al 10% in misura fissa. Si tratta di una norma finalizzata a favorire il diffondersi di sistemi di incentivazione, utili per migliorare la produttività e la competitività delle imprese infatti i premi devono essere legati ad incrementi di produttività o competitività dell'impresa. E' importante rilevare che, almeno per l'anno in corso, per ottenere tale agevolazione non sono necessari particolari adempimenti nella strutturazione dei piani di incentivazione ne previ accordi con le Organizzazioni Sindacali, i premi possono infatti possono anche essere previsti in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta) (Cfr Circolare Entrate 49 del 11/7/2008) e il loro ammontare sia legato a risultati oggettivi raggiunti dal dipendente stesso.
Lo scorso 29 ottobre è stato sottoscritto un accordo tra le parti sociali e il Ministero del lavoro sul tema dell'apprendistato che "sblocca", almeno in parte, la situazione che si era congelata con la sentenza della cassazione dello scorso maggio, ridando piena attuabilità all'accordo interconfederale di settembre 2009 per il settore del commercio per l'attuazione dell'apprendistato nel settore nella maggior parte delle regioni Italiane. Tale accordo che regolamenta, la formazione per gli apprendisti del settore commercio, permette alle aziende che applicano il relativo CCNL la realizzazione della formazione completamente all'interno dell'azienda, la graduazione delle ore di formazione in relazione alla qualifica che dovrà conseguire il lavoratore (con la riduzione rispetto agli standard nazionali), e la presenza di un referente aziendale in luogo del tutor. Tutto questo va nella direzione di una sempre maggior semplificazione rendendo ancor più conveniente la realizzazione della formazione obbligatoria per gli apprendisti che in tal modo può essere realizzata in forme modi e con contenuti ad hoc per le esigenze di tali imprese. Nello stesso accordo viene poi sancito che nel caso di aziende "multi localizzate" per esse vale la regolamentazione della regione in cui l'impresa ha la sede legale. Anche questo è un importante passo avanti, finalizzato a semplificare e quindi a rendere più facile e conveniente l'assunzione di apprendisti nelle imprese italiane del comparto del commercio.
Roberto Corno, 7 novembre 2010